IL NUOVO STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
Statuto dell’Associazione “Dalla guerra alla pace” – Forte alla Gatta
(modifica all’atto costitutivo del 8 dic. 2002 registrato il 28\1\03
Art. 1 Denominazione e sede
- E’ stata costituita nel rispetto del Codice Civile, l’8 dic. 2002, l’associazione denominata “Dalla guerra alla pace – Forte alla Gatta” con sede in via Driadi n. 7, 30174 Zelarino Venezia. Per adeguarsi alla normativa in materia (legge 383\2000) l’associazione modifica lo statuto il 29 gennaio 2011.
Art. 2 Finalità
1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Finalità dell’associazione è il recupero architettonico e funzionale ad un uso pubblico del forte Mezzacapo
situato in località Gatta a Zelarino. A tale scopo l’associazione promuove, organizza e svolge attività di ricerca e
studio sulle fortificazioni del Campo trincerato di Mestre. L’associazione si impegna a promuovere e
organizzare attività sociali, culturali, educative, didattiche, editoriali, del tempo libero e del turismo, di tutela
dell’ambiente, del paesaggio agrario e degli animali. L’area della proposta associativa viene individuata in
quella metropolitana Venezia Padova Treviso.
Art. 3 Soci
- Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- Ci sono tre categorie di soci: ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilità dall’Assemblea)
sostenitori (oltre la quota ordinaria erogano contribuzioni volontarie straordinarie); benemeriti (persone nominate tali dall’assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’associazione
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei
Art. 4 Diritti e doveri dei soci
- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti dagli stessi.
- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
- I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
Art. 5 Recesso ed esclusione dei soci
- Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’associazione
- L’esclusione è deliberata dall’organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all’assemblea che delibera con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
Art. 6 Organi sociali
- Gli organi dell’associazione sono: Assemblea soci, Consiglio direttivo; presidente; collegio dei probiviri
- Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 7 Assemblea
- L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
- E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (anche mail) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
- L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 8 Compiti dell’assemblea
- L’assemblea deve:
approvare il rendiconto consuntivo e preventivo
fissare l’importo annuale della quota sociale
determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione
approvare l’eventuale regolamento interno
deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci
eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo
deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo
Art. 9 Validità Assemblee
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente
- Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse per voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno.
- L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2\3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3\4 dei soci.
Art. 10 Verbalizzazione
- Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.
Art. 11 Consiglio direttivo
- Il Consiglio direttivo è costituito da undici componenti membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti
- Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
Art. 12 Presidente
- I Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazione ordinarie che straordinarie.
Art. 13 Risorse economiche
- Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da a) contributi e quote associative; b Donazioni e lasciti; c) ogni tipo di entrata e ammesse ai sensi della L. 383\2000.
- L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modi indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura
Art. 14 Rendiconto economico finanziario
- Il rendiconto economico finanziario dell’associazione è annuale e decorrere dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consultivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relativa all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo;
- Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato
- Il rendiconto economico finanziario deve evidenziare beni, contributi o lasciti ricevuti
- Il conto consultivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 15 Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
- Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia